Art. 4.
(Danno cagionato da agenti esterni).

      1. Il giudice ordinario decide, con giurisdizione esclusiva, sulle azioni per il risarcimento del danno causato agli enti di cui all'articolo 1 dagli agenti esterni in violazione degli obblighi che agli stessi fanno carico per legge, provvedimento o contratto. Nelle azioni di cui al primo periodo sono altresì comprese le azioni per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori, dai sindaci revisori o da figure analoghe delle società a partecipazione pubblica e degli enti pubblici economici.
      2. Il giudice applica le norme sostanziali e processuali stabilite, in relazione ad ogni singola fattispecie dannosa, dal codice civile e dal codice di procedura civile, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge.